Introduzione: Il Grano come Costante di Lungo Periodo
Nel complesso mosaico dell’economia siciliana di età moderna, il grano rappresenta un elemento di straordinaria continuità temporale, intorno al quale si strutturò per secoli un articolato sistema fiscale, amministrativo e commerciale. A differenza delle altre produzioni agricole dell’isola, che conobbero momenti di splendore alternati a fasi di declino, la cerealicoltura mantenne una posizione centrale e permanente nell’economia siciliana dal medioevo fino all’Ottocento. Questa centralità non era solamente di natura economica, ma investiva profondamente anche le dinamiche politiche, sociali e istituzionali del Regno.
Il binomio Sicilia-grano divenne nel tempo un elemento identitario e rappresentativo dell’isola stessa, sebbene carico di ambivalenze. Da un lato incarnava l’immagine di una terra ferace, dotata di eccezionali capacità produttive e di importanti opportunità commerciali sui mercati internazionali. Dall’altro, tuttavia, divenne progressivamente sinonimo di arretratezza strutturale, di latifondo assenteista e di sfruttamento del territorio e delle popolazioni rurali. Questa rappresentazione, pur contenendo elementi di verità, rischia di appiattire in una visione oleografica la complessità di una realtà estremamente articolata e differenziata, che coinvolgeva territori con vocazioni produttive profondamente diverse.
Le Origini Medievali del Sistema: Federico II e i Primi Ordinamenti
Le radici istituzionali del sistema dei caricatori affondano nel periodo svevo, quando Federico II emanò nel 1239 l’Ordinatio super portubus, provvedimento fondamentale che subordinò l’esportazione dei cereali alla concessione di specifiche licenze, le cosiddette “tratte”, rilasciate dalla Regia Corte previo pagamento di una tassa denominata ius exiturae. Contestualmente venne creato un apparato amministrativo per il controllo delle attività commerciali, facente capo al Maestro Portulano a Palermo e ai viceportulani dislocati nei porti abilitati all’esportazione, i caricatori.
Sebbene già in epoca normanna esistessero riferimenti a forme di regolamentazione del commercio granario, è nel periodo successivo ai Vespri che le istituzioni annonarie acquisirono maggiore autonomia e definizione. Una data particolarmente significativa è il 1338, anno dell’emanazione della prima Prammatica De officio Magistri Portolani, voluta dalla Regia Curia per eliminare abusi e irregolarità. Questo documento normativo fissò con precisione le competenze del Maestro Portulano, attribuendogli innanzitutto il compito di vigilare sulla qualità dei frumenti, affinché fossero “puri, meri et immacolati”, e di prevenire possibili frodi legate alla conservazione e al commercio.
La prammatica del 1338 stabilì inoltre che il Portulano avesse il potere di dirimere conflitti tra amministrazione e mercanti, di vigilare sulla riscossione dello ius granorum extradictionum extra Regnum da parte dei viceportulani, e di controllare che i funzionari non si coinvolgessero personalmente nei commerci frumentari. Queste misure rafforzarono significativamente il potere del Maestro Portulano, delineando un quadro normativo che confermava il carattere essenzialmente commerciale e destinato all’esportazione della produzione granaria siciliana.
Il Periodo Aragonese: Mercanti Catalani e Politica delle Tratte
Durante il dominio aragonese, il sistema dei caricatori conobbe sviluppi determinanti, strettamente legati agli interessi commerciali e finanziari della Corona d’Aragona. I mercanti catalani, che avevano finanziato l’impresa aragonese in Sicilia, puntavano al controllo del grano siciliano per consolidare le proprie posizioni nei circuiti commerciali mediterranei. Questa strategia influenzò profondamente la politica annonaria della dinastia aragonese e l’organizzazione stessa del sistema dei caricatori.
Un momento particolarmente significativo si verificò nel 1392, quando Martino I, dopo aver ripristinato il controllo regio sui caricatori in seguito al periodo dei Quattro Vicari, concesse ai propri sostenitori catalani, valenziani e aragonesi un numero straordinario di licenze di esportazione gratuite. Nel 1392 furono rilasciate oltre centocinquantamila tratte esenti, e l’anno successivo si contarono più di ottantamila tratte gratuite nei soli porti siciliani. Con questo ritmo, le esportazioni arrivarono a coprire una quota pari al venticinque-trenta percento della produzione interna, una percentuale eccezionale che testimonia l’intensità degli interessi commerciali legati al grano siciliano.
Parallelamente, vennero eliminate le imposte sul commercio marittimo interno al Regno, nel tentativo di agevolare i traffici e proteggere i produttori dopo la catastrofe demografica di metà Trecento, che aveva ridotto drasticamente la popolazione siciliana a circa trecentomila abitanti. Questa linea di politica economica continuò almeno fino alla metà del Quattrocento, con provvedimenti contro l’accaparramento e a favore dell’abolizione dei dazi locali che ostacolavano la circolazione dei grani all’interno della Sicilia.
Nel 1446, con la terza prammatica sul Maestro Portulano, si attribuì a questa figura, di concerto con il Vicerè, i Maestri Razionali, i Conservatori e il Maestro Notaio Razionale, il potere di determinare il livello della tratta. Più tardi, il Portulano sarebbe divenuto anche arbitro nella fissazione della “meta”, ovvero del prezzo del grano stabilito anno per anno, sul quale si regolavano i contratti di vendita e le anticipazioni ai produttori.
Il Cinquecento: Riforma Amministrativa e Gerarchizzazione dei Caricatori
Il Cinquecento rappresentò un periodo di profonde trasformazioni per il sistema dei caricatori, caratterizzato dall’aumentata pressione fiscale della Corona spagnola e dalla necessità di fronteggiare le crescenti esigenze di approvvigionamento di una popolazione in graduale ripresa demografica. La preoccupazione per l’eccessiva autonomia degli ufficiali dei caricatori divenne una costante delle politiche regie, manifestandosi nella moltiplicazione di richiami alla responsabilità dei funzionari e nella reiterazione delle norme contro abusi e speculazioni.
Un momento cruciale si verificò nel 1485, quando alle tradizionali tratte venne affiancata una nuova imposta denominata “nuovo importo”, il cui prezzo divenne oggetto di difficile definizione. L’aumento della pressione fiscale coincise infatti con una grave crisi delle esportazioni di grano siciliano e con la conseguente flessione dei prezzi di vendita. Questa situazione produsse il paradossale risultato di portare il prezzo della tratta a un livello pari, se non superiore, a quello di mercato del grano stesso, con l’effetto di deprimere ulteriormente le esportazioni e quindi gli introiti fiscali della Regia Corte.
Per risolvere questa situazione di stallo, nel 1532 si stabilì che il nuovo importo si sarebbe applicato, secondo una sorta di scala mobile, solo qualora il prezzo del grano esportato dai dodici maggiori caricatori del Regno avesse superato la soglia di diciotto tarì. Per la prima volta nelle Prammatiche del Regno venne introdotta una distinzione formale tra i diversi caricatori, basata sul volume del grano esportato nel decennio precedente. I dodici caricatori indicati furono quelli di Solanto, Roccella, Termini, Catania, Bruca, Terranova, Licata, Girgenti, Siculiana, Sciacca, Mazzara e Castellammare.
Questa scelta non operava ancora una differenziazione basata sull’attribuzione giurisdizionale, ma prefigurava una prima gerarchizzazione dei luoghi di imbarco. Venivano infatti presi in considerazione tanto i caricatori demaniali, direttamente sottoposti alla giurisdizione del Maestro Portulano, quanto quelli ricadenti sotto giurisdizione baronale, come Castellammare, ceduto al principe di Aragona, e Siculiana, appartenente ai principi della Cattolica.
Nel 1508 venne emanato per la prima volta un provvedimento che fissava le norme per l’acquisto del frumento necessario alle annone cittadine, fino ad allora gestito autonomamente dalle diverse università siciliane. Venne imposto alle città di convocare un Consiglio apposito, fare il “rivelo” del grano posseduto, prevedere il fabbisogno, costituire casse per depositare gli introiti della rivendita e fissare il prezzo del grano e del pane. Dagli anni trenta del Cinquecento, questo prezzo cittadino venne fissato in base alla meta del grano stabilita nel caricatore più vicino, attribuendo così alle transazioni commerciali al caricatore il ruolo di regolatore dei prezzi per il consumo urbano.
A partire dalla seconda metà del Cinquecento si moltiplicarono le prammatiche e gli editti volti a limitare l’autonomia gestionale degli ufficiali dei caricatori, in particolare dei magazzinieri che avevano acquistato la gestione dei caricatori stessi. Nel 1585 si tentò di porre fine alle speculazioni derivanti dal fatto che i magazzinieri spendevano o lasciavano spendere ad altri, in credito, frumenti che non erano loro, prevalendosi della proprietà altrui per operazioni commerciali personali. Le pene previste erano severe: dieci anni di carcere, una multa pari al quadruplo del valore del grano sottratto e la perdita dell’ufficio.
Veniva inoltre fissato al tre percento della somma dei frumenti che entravano nei magazzini il limite entro il quale i magazzinieri potevano appropriarsi delle “crescimonie”, il sovrappiù naturale del grano conservato dovuto all’aumento del suo volume nel tempo, utilizzabile per coprire le spese del caricatore.
La Riforma del 1604: Amministrazione Regia e Nuova Burocrazia
Il 1604 rappresenta una data spartiacque nella storia dei caricatori siciliani. In quell’anno si decise di porre fine all’antica pratica della cessione dell’amministrazione dei caricatori ai magazzinieri e di ricevere sotto la gestione diretta della Regia Corte i frumenti depositati nei caricatori. Questa scelta, dettata dalla necessità di preservare il commercio granario dai continui fallimenti e dalle frodi dei magazzinieri, comportò una vera e propria riforma istituzionale del sistema.
Al posto del magazziniere vennero posti due Governatori pratici di scrittura, uno con il compito di magazziniere e l’altro con quello di “contrascrittore”. A questi si affiancarono tre misuratori assistiti da tre giovani, uno dei quali con la qualifica di portulanoto. Ciascuno doveva annotare sui propri registri la quantità di grano depositato nei caricatori, il nome del proprietario, del “bordonaro” che ne aveva curato il trasporto, l’indicazione del luogo di produzione e delle fosse o magazzini dove il frumento era stato conservato.
Questa moltiplicazione dei controlli e la possibilità di incrociare le informazioni doveva garantire tanto i proprietari dei grani e i mercanti, quanto l’amministrazione centrale. Venne prescritto che i vari registri fossero inviati ogni settimana al Tribunale del Real Patrimonio, sotto la cui autorità furono posti tutti i caricatori del Regno, e al quale era necessario fare relazione mensile dei frumenti presenti e inviare annualmente tutta la documentazione finale.
Coordinatore centrale del sistema restava il Maestro Portulano, tramite essenziale tra il Tribunale del Real Patrimonio e i diversi caricatori, responsabile della giurisdizione sui viceportulani, i notai e tutti i funzionari, terminale di tutti i flussi informativi dalla periferia verso Palermo e delle decisioni dalle magistrature palermitane verso i porti di imbarco.
Dove fino al Cinquecento si era avuta una struttura relativamente snella, con ampio spazio alla gestione decentrata, dal Seicento si iniziava a creare un vero apparato burocratico complesso, nel tentativo di potenziare i controlli sia a livello locale che centrale. All’interno di un quadro demografico, finanziario e politico profondamente mutato, caratterizzato da emergenze drammatiche come le rivolte urbane di Palermo nel 1647 e di Messina negli anni settanta, la Regia Corte sembrava puntare su un più stretto controllo della maggiore risorsa produttiva dell’isola attraverso il potenziamento dei dispositivi amministrativi.
Il Settecento: Caricatori Regi, Feudali e Cittadini
Nella prima metà del Settecento si completò la definizione dell’assetto territoriale e giurisdizionale dei caricatori siciliani. Nel 1636, durante il magistero portulano del palermitano Orazio Giancardo, venne creato a Palermo un caricatore regio, che nel 1651 fu ricomprato dalla città stessa, acquisendone giurisdizione e prerogative. Questo epilogo definì il quadro complessivo dei caricatori siciliani, ben illustrato nella relazione che il Duca della Gratia presentò nel 1713 al nuovo re del Regno di Sicilia, Vittorio Amedeo di Savoia.
Secondo questa ricognizione, i caricatori sui quali si estendeva l’autorità del Maestro Portulano erano trentatré, tante quante le marine del Regno. Tuttavia, la giurisdizione del Maestro Portulano non si estendeva effettivamente a tutti i porti delle marine siciliane. Alcuni godevano di privilegi speciali che consentivano loro di sottrarsi al controllo della magistratura regia, in particolare Messina, che per privilegio particolare non era soggetta al Maestro Portulano del Regno, e Pozzallo, concesso da tempo al Conte di Modica che ne esercitava piena giurisdizione.
Altre amministrazioni dei caricatori erano state alienate dal Patrimonio reale, conservando al Maestro Portulano la sola giurisdizione del porto per quanto riguardava le esportazioni, ma con amministrazione distinta. Tra questi figuravano Palermo, Mazzara, Castellammare, Siculiana, Agnone e Tusa. Questi caricatori, in virtù della cessione per causa onerosa o per concessione feudale, godevano di ampie autonomie amministrative e giurisdizionali.
Tenuto conto che molti altri caricatori non godevano di un entroterra frumentario e fungevano più da luoghi di importazione che di esportazione, il principale commercio si restringeva ai cinque caricatori “sopra tutti nominati Regij”: Sciacca, Girgenti, Licata, Terranova e Termini. Era da questi cinque porti che si esportava la quasi totalità del frumento prodotto nel Regno, sebbene una parte non trascurabile venisse imbarcata clandestinamente sia dai caricatori baronali che dai cosiddetti “scari”, piccoli approdi da dove i proprietari riuscivano a commercializzare il grano senza permesso di esportazione e senza pagare alcuna tratta.
Nel 1635, al sistema fiscale sulle esportazioni si era aggiunta una tassa sul commercio infraregno di tre tarì alla salma, la cui riscossione e i cui proventi furono dopo pochi anni ceduti alla città di Palermo. Nel 1650, la Regia Corte tentò una manovra di reincorporazione delle gabelle e delle tratte alienate, con ribasso degli interessi al cinque percento, nel tentativo di rientrare nel possesso dei cespiti fiscali. Tuttavia, per quanto riguardava le tratte sul commercio del grano, solo una parte venne amministrata direttamente o per arrendamento dalla Regia Corte, mentre un’altra parte restò in mano ai vecchi acquirenti.
Riforme e Resistenze nel Settecento Borbonico
A partire dalla seconda metà degli anni trenta del Settecento, la ripresa dei commerci e dei prezzi del grano, agevolata dalla fine delle guerre di successione e dall’insediamento della dinastia borbonica, rimise al centro delle politiche regie la questione granaria e l’amministrazione dei caricatori. Tra il 1736 e il 1756 si susseguirono prammatiche, editti e istruzioni volti a ripristinare il controllo regio sull’amministrazione dei caricatori e sul commercio del grano.
La politica borbonica tentava di intervenire su due fronti: da un lato il rilancio della commerciabilità del grano siciliano, puntando al miglioramento dei sistemi di conservazione e a una maggiore trasparenza gestionale; dall’altro doveva fronteggiare le accresciute necessità di approvvigionamento delle città siciliane. Per tutto il Settecento si assistette a un continuo braccio di ferro per la fissazione del limite minimo di grano che doveva essere presente nei caricatori prima di poter “aprire la tratta”, ovvero rilasciare autorizzazioni di esportazione.
Nel 1742 si perfezionò il meccanismo dell’approvvigionamento cittadino, fissando le regole di acquisto dei frumenti per le annone e obbligando i comuni a fare “rivelo” entro il 15 agosto dei grani esistenti, a convocare il Consiglio civico per stabilire la quantità necessaria per il pubblico “panizzo” e a provvedere alle compere tra agosto e settembre. Queste regole, tuttavia, finirono per avvantaggiare i produttori piuttosto che proteggere le città, che dovevano approvvigionarsi tutte nello stesso periodo e senza alcun calmiere del prezzo.
Nel 1747 venne emanata una prammatica dalla Giunta frumentaria voluta dal ministro Tanucci, che dichiarava nulli tutti i contratti di vendita di frumenti eseguiti da persone che non possedevano feudi e territori frumentari e quindi tutti i contratti e le gire di frumenti “a rinnovare”. Questa normativa mirava a colpire le diffusissime pratiche speculative legate al commercio delle “gire”, le fedi di deposito che divenivano veri titoli di credito, e ai contratti alla meta utilizzati per operazioni usuraie.
Nel 1756, il principe di Lampedusa, nominato regio visitatore, redasse una relazione sulla situazione dei caricatori che evidenziò numerose carenze strutturali e disservizi, attribuiti alla scarsa vigilanza sugli ufficiali e alla pochissima osservanza delle norme. La carestia del 1763-64 mostrò in tutta la loro gravità queste disfunzioni, mettendo in discussione l’intera politica annonaria e rilanciando il dibattito sulla liberalizzazione del sistema.
Nel 1776, il principe di Castelbuono condusse una seconda ispezione ai cinque caricatori regi, evidenziando nuovamente come le speculazioni finanziarie legate al commercio del grano fossero facilitate dalla corruzione dei funzionari, frutto di un sistema basato sulla venalità delle cariche. Tra i rimedi suggeriti, un ruolo centrale venne attribuito alla ricompra governativa di tutti gli uffici e alla nomina diretta dei funzionari. Il “fastidioso silenzio” che accolse queste proposte testimonia la delicatezza del problema e la complessità delle questioni politiche sottostanti.
Conclusioni: Continuità e Trasformazioni di un Sistema Secolare
Il sistema dei caricatori siciliani rappresenta un esempio paradigmatico di come strutture istituzionali di lunga durata possano attraversare secoli di storia mantenendo elementi di continuità pur all’interno di profonde trasformazioni. Dalle origini medievali fino all’abolizione definitiva del 1819, questo complesso apparato amministrativo, fiscale e commerciale ha costituito un elemento centrale non solo dell’economia siciliana, ma dell’intero assetto politico e sociale del Regno.
Gli elementi di continuità sono evidenti: il carattere di merce d’esportazione del grano siciliano, lo stretto rapporto tra campagne produttrici e città consumatrici, le implicazioni fiscali legate al commercio cerealicolo, l’importanza dell’amministrazione di questo bene fondamentale, il forte investimento simbolico e politico che ne ha fatto elemento cruciale di consenso e pace sociale. Formule rituali, terminologie tecniche e procedure amministrative hanno attraversato i secoli mantenendo una sostanziale stabilità.
Tuttavia, questa continuità apparente nasconde trasformazioni profonde, legate alle diverse congiunture storiche. Il sistema nato nel periodo svevo come strumento di controllo fiscale sulle esportazioni si trasformò nel periodo aragonese in dispositivo al servizio degli interessi commerciali catalani. Nel Cinquecento conobbe una prima articolazione gerarchica e una crescente regolamentazione volta a controllare speculazioni e abusi. Nel Seicento subì una vera riforma istituzionale con la creazione di un complesso apparato burocratico destinato a potenziare i controlli centrali e periferici.
Il Settecento borbonico rappresentò il momento di massima tensione tra spinte riformatrici accentratrici e resistenze delle élites locali e feudali. Le politiche illuministe tentarono di razionalizzare il sistema, di limitare gli abusi, di subordinare gli interessi commerciali alle esigenze annonarie, ma si scontrarono con reti consolidate di interessi trasversali che coinvolgevano tutti i livelli sociali e istituzionali, compreso quello regio.
L’abolizione delle tratte nel 1819 segnò la fine di un’epoca. Il grano stava perdendo la sua centralità a favore di nuove produzioni, in particolare lo zolfo nelle zone interne e il vino, l’olio e gli agrumi nelle aree costiere. Il sistema dei caricatori, nato e sviluppatosi in un contesto di economia preindustriale e di assolutismo monarchico, non poteva sopravvivere alle trasformazioni dell’Ottocento liberale e industriale.
La storia dei caricatori siciliani ci insegna come le istituzioni di lungo periodo debbano essere sempre contestualizzate nelle specifiche congiunture storiche che ne hanno determinato le trasformazioni. Ci mostra inoltre come il controllo delle risorse primarie e la gestione dei flussi commerciali siano sempre stati elementi di potere politico e sociale, attorno ai quali si sono costruite alleanze, clientele e conflitti che hanno profondamente segnato la storia siciliana.
Elio Di Bella


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