Grano e tasse romane. Il sistema di tassazione delle decime frumentarie in Sicilia, durante l’epoca romana repubblicana, si fondava sul mantenimento della Lex Hieronica, un preesistente e meticoloso sistema di tassazione diretta originariamente istituito dal sovrano siracusano Ierone II e in sekguito esteso dai Romani a gran parte dell’isola.
Ecco come funzionava nel dettaglio il meccanismo fiscale e logistico:
L’aliquota e la stima del prodotto La tassa base corrispondeva al 10% (la “decima”) del prodotto agricolo ricavato dal suolo provinciale.
Questa quota non si applicava esclusivamente alle granaglie, ma gravava su tutti i prodotti della terra.
L’ammontare esatto non era forfettario, ma veniva calcolato accuratamente: si basava sulle dichiarazioni rese dai proprietari terrieri, a cui seguiva una stima concordata anno per anno con gli esattori delle tasse.
Chi pagava la decima
Il sistema si applicava principalmente alle civitates decumanae, ovvero la maggioranza delle comunità siciliane che, in base al loro comportamento durante le guerre puniche, erano state assoggettate a questo obbligo fiscale pur mantenendo una certa autonomia. Erano esentate dalla decima le città con statuti privilegiati (civitates foederatae e liberae ac immunes), tuttavia l’esenzione era strettamente legata al territorio e alla cittadinanza: se un cittadino di una città esente coltivava terre al di fuori dei propri confini, o se un forestiero coltivava campi all’interno del territorio immune, questi erano comunque tenuti al versamento della decima.
L’esazione e il ruolo dei publicani
Roma non riscuoteva direttamente i tributi, ma affidava la riscossione della tassazione regolare a società di esattori, i publicani locali o decumani, tramite un sistema di appalti.
In alcuni casi, per evitare le angherie dei publicani, erano le stesse comunità cittadine (le civitates) a prendere in appalto la riscossione della propria decima.
Le imposizioni aggiuntive: la “seconda decima” e gli acquisti forzosi
Con la crescita demografica dell’Urbe e le continue guerre, il 10% divenne presto insufficiente per sfamare Roma e i suoi eserciti. Lo Stato romano iniziò quindi a richiedere quantitativi extra, articolando il sistema in diverse voci:
Altherae decimae: Una “seconda decima” aggiuntiva, che in alcuni periodi veniva destinata all’esercito e in altri alla plebe romana.
Frumentum emptum (frumento acquistato) e frumentum imperatum (frumento ordinato): Quote supplementari di grano che i siciliani erano obbligati a fornire a un “prezzo politico” fissato dallo Stato. La Lex Terentia Cassia del 73 a.C. regolarizzò i maggiori acquisti di questo frumento, ma la pratica portò spesso a gravi scontri e malversazioni; i governatori (come Verre) esigevano dagli agricoltori la differenza di prezzo rispetto a quello politico se non fornivano grano considerato di “buona qualità”, garantendo immensi profitti ai publicani.
La logistica: i controlli e il trasporto
Una volta raccolto, il grano doveva essere trasportato dai centri di produzione fino ai punti di imbarco costieri (deportatio ad aquam).
L’intero percorso era rigidamente sorvegliato per prevenire evasioni fiscali.
Gli agricoltori dovevano dimostrare ai decumani di non aver sottratto nemmeno “un solo chicco di grano” (grano uno) in nessuna fase della filiera: né nei campi, né nelle aie, né nei granai, né durante la fase di spostamento o esportazione.
Una volta effettuata la consegna, veniva loro rilasciata una ricevuta.
Da questi porti siciliani, il grano veniva poi affidato a società di armatori (mancipes o navicularii) e trasportato via mare verso Roma (tipicamente a Ostia o Pozzuoli) con spese di trasporto navale interamente a carico del governo romano.
L’abolizione del sistema
Il meccanismo delle decime iniziò a incrinarsi nella tarda Repubblica: Giulio Cesare lo abolì per i municipi che avevano ottenuto lo ius Latii, sostituendolo con il pagamento di uno stipendium fisso.
Successivamente, in epoca imperiale, l’antico sistema della decima repubblicana fu definitivamente abolito in tutta l’isola e sostituito da un regime basato su stipendia, tasse ad ammontare fisso
Elio Di Bella


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