Scuola pratica di agricoltura di Girgenti. – Nella provincia di Girgenti, cessato il dominio borbonico, si pensò ad istituire un Istituto agrario, e la provincia si sobbarcò ad ingenti spese per attuare la cosa.
Disgraziatamente, le persone chiamate a dirigere una tale istituzione non corrisposero alle universali aspettative. Invece di badare al miglioramento delle colture della regione, introdussero nuove colture senza osservare se esse fossero confacenti alle condizioni climatologiche e telluriche del paese.
Accortasi la provincia che annualmente spendeva non indifferenti somme senza ottenere quei risultati pratici che da tutti si aspettavano, decretò la chiusura dell’Istituto. Ciò difatti avvenne; ed inoltre entrò nella convinzione degli uomini che reggono le cose di questa provincia una grande sfiducia per le istituzioni agrarie.
Con decreto 19 gennaio 1882 la provincia col concorso della Camera di commercio, del Comizio agrario locale e del Governo, volle trasformare l’antico Istituto in Scuola tecnica di agricoltura.
Il regio decreto relativo a questa trasformazione, e che fissa anche la misura del contributo dei vari enti fondatori, fu già emanato dal principio del 1882, ma non essendosi ancora potuto trovare un terreno conveniente per servire di podere alla nuova scuola, questa non fu ancora aperta.
Il citato decreto è del seguente tenore :
UMBERTO I. ECC .
Vista la nota 15 maggio 1879, n. 8483, 17, 19, 30 del ministro d’agricoltura, industria e commercio al prefetto di Girgenti per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in quella provincia;
Viste le deliberazioni 25 ottobre 1881 del Consiglio provinciale, 8 novembre 1881 della Camera di commercio e 27 novembre 1881 del Comizio agrario di Girgenti;
Vista la legge 11 dicembre 1881, n. 514 (serie 3“ ), per l’approvazione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l’anno 1882;
Sulla proposta del ministro d’agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. L’istituto agrario provinciale di Girgenti è riordinato secondo le disposizioni di questo decreto e costituito scuola pratica di agricoltura, intesa a formare abili agricoltori,
fattori, castaldi, ecc.
Art. 2. La durata del corso, le materie d’insegnamento, le condizioni per l’ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico e di servizio, sono determinati in apposito regolamento. Questo regolamento verrà approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Comitato d’agricoltura , ed il Consiglio di amministrazione della scuola.
Art. 3. Questo Consiglio è composto di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, « li uno della provincia , di uno della Camera di commercio e di uno del Comizio agrario di Girgenti e del direttore della scuola .
I consiglieri elettivi durano in ufficio due anni: si rinnovano per metà ogni anno : sono sempre rieleggibili . Fra essi il Consiglio sceglie il presidente.
Art. 4. Il Consiglio discute ed approva, anno per anno, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo presentati dal direttore; cura la gestione della scuola in conformità del bilancio approvato ; la rappresenta nei rapporti amministrativi coi corpi fondatori e contribuenti ; nomina, sulla proposta del direttore, il personale tecnico inferiore e quello di servizio; invia annualmente al Ministero d’agricoltura, industria e commercio, entro due mesi dalla chiusura dell’anno scolastico , una relazione sull’andamento amministrativo della scuola, il conto consultivo per l’annata trascorsa ed il bilancio preventivo per la successiva, regolarmente approvati. È fatta facoltà al Consiglio di proporre quei provvedimenti che reputerà più utili alla
scuola, e di dare il suo giudizio intorno agli insegnanti e agli alunni, ove ne sia il caso .
Art. 5. Il Consiglio didattico è composto degli insegnanti e presieduto dal direttore.
Art. 6. Questo Consiglio approva i programmi dell’insegnamento cosi teorico come pratico; stabilisce, anno per anno , le ore che si debbono dare allo studio ed al lavoro ; e fissa il tempo per gli esami; approva la relazione annuale del direttore sull’andamento didattico e disciplinare della scuola , facendo intorno alla medesima le osservazioni che giudica opportune.
Art. 7. Il governo della scuola e dell’azienda è conferito al direttore.
Art. 8. Il direttore presenta alla fine dell’anno scolastico al Consiglio amministrativo il conto consuntivo dell’annata trascorsa , il bilancio preventivo della successiva e la relazione già comunicata al Consiglio didattico. Spetta al direttore: compilare il regolamento di disciplina interna, proporre i programmi d’insegnamento all’esame ed alla approvazione del Consiglio didattico, e provvedere all’esecuzione dei regolamenti e delle disposizioni vigenti e delle deliberazioni del Consiglio amministrativo e del Consiglio didattico, ed a tutto ciò che occorre per il buon
andamento dell’istruzione, e che pel disposto dei precedenti articoli 4 e 6 non è riservato ai Consigli amministrativo e didattico.
Art. 9. È deferita al Governo, per effetto degli accordi intervenuti degli altri corpi fondatori, la nomina degli insegnanti e del direttore.
Art . 10. Nelle spese d’istituzione contribuiscono il Governo con lire 10,000 ; la provincia di Girgenti con lire 4000 ; la Camera di commercio di Girgenti con lire 3000.
Art. 11. Alle spese di mantenimento provvedono il Governo con annue lire 6000, la provincia di Girgenti con annue lire 6000, la Camera di commercio di Girgenti con annue lire 2000 e il Comizio agrario di Girgenti con annue lire 1000.
Art. 12. Le somme a carico dello Stato sono prelevate da quelle inscritte nel bilancio del Ministero d’agricoltura, industria e commercio .
Art. 13. Il regio decreto 31 luglio 1870, 11. 5965, concernente l’istituto agrario provinciale
di Girgenti è abrogato .
Ordiniamo, ecc..
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1882.