Un documento del 1274 rivela la tutela di Carlo I d’Angiò sui diritti della Chiesa di Agrigento. Scopri il contesto storico e i dettagli amministrativi.
«Carolus, Dei gratia, rex Siciliae, secretis Siciliae, tam praesentibus, quam futuris.
« Cum in signum universalis dominii Ejus qui dat omnibus omnia, ex divina institutione noscantur decimae constitutae, horrendum profecto, et multa videtur animadversione plectendum, si per humanam fraudem vel malitiam, in eisdem reddendis cujusquam gubernationis, vel dilationis dispendium ingeratur.—
Supplicantibus igitur nobis venerabili patre Guidone agrigentino episcopo, et capitulo agrigentinae ecclesiae, super exhibendis sibi singulis annis decimis omnium proventuum doganarum maris agrigentinae dioecesis, videlicet Agrigenti, Saccae, et Leocatae, et duabus partibus decimarum proventuum Agrigenti, et agrigentinae dioecesis, tam in pecunia, quam in victualibus, spectantibus ad eumdem episcopum, ratione suae agrigentinae ecclesiae, nec non et aliis juribus de propriis regalibus et demaniis Agrigenti, et ejusdem dioecesis, tam in pecunia, quam in victualibus exsistentibus, tam ad dictum episcopum, quam ad canonicos suos, ratione praebendarum suarum spectantibus, quae a temporibus catholicorum regum Siciliae, usque ad haec nostra tempora consueverunt percipere annis singulis et habere, ac in quorum exhibitione, per officiales curiae nostrae fraudari, disersisque calumniis fatigari se queruntur, opportunum adhibere remedium dignaremur.
— Nos, fraudis et temeritatis hujusmodi viam praecludere omnino volentes, fidelitati vestrae praecipiendo mandarans, quatenus ad requisitionom ipsorum episcopi, et capitoli, seu procuratorum eorum diligentius inquiratis, si omnia quae petunt sint a catholicorum regum Siciliae temporibus, usque ad haec nostra tempora, percipere consueti: et si per iuquisitionem per vos factam diligenter, quam non ulterius fieri et singulis vestris successoribus in officio secretiae, sub sigilli vestris, ut iterare eam non oporteat, volumus assignari, constiterit episcopato et capitolata de praedictis consuevisse percipere et habere, hujusmodi decimas, pecuniam et alia jura praedicta, eas integraliter, siquidem in pecunia percipiendae fuerint, infra festum Pentecostes, si vero in victualibus, infra mensem, postquam fructus colletti fuerint praedictis episcopo et capitulo, vel eorum procuratoribus, nullum aliud.super hoc a nobis expectantes mandatum, annis singulis, sine difficoltate qualibet de pecunia curiae, officii vostri quae est, vel erit, per manus vestras persolvere curetis, recipientes exinde ab eisdem, vel procuratore eorum idoneam apodixam.
— Scientes, quod, si juxta praescriptam formato in scriptis terminis istis episcopo et capitulo vel eorum procuratoribus integraliter hujusmodi decimas, et alia jura praedicta non solvetis, nos duplum illius quantitatis, vel rei, in cujus exhibitione vel solutione defeceritis, ad quod vos ex nunc nostrae curiae condemnamus, necnon expensas et damna, quae idem episcopus et capitulum incurrent propterea, et ad quae restituenda et restauranda ipsis episcopo et capitalo, vos similiter ex nunc teneri decernimus, exstorqueri a nobis, tam pro nostra curia, quam pro ipsis episcopo et capitolo irremisibiliter faciemus, non obstantibus quibuscumque mandatis contrariis, sub quacumque forma verborum factis, vel in posterum faciendis, per quae possit ipsarum decimarum solatio vel exhibitio differri, diminui, vel aliquatenus impediti, etiam si oporteret de illis plenam et expressam, ac de verbo ad verbum in praesentibus literis mentionem fieri, quamvis talia mandata contraria, Deo favente, ac nostrum benigne prosequente propositum dare nullatenus intendamus.
— Resignetis autem eidem episcospo et capitulo, vel procuratoribus eorum praesentes literas, postquam in formam publicam ad vestram cauthelam servando feceritis redigi, quas tam ad vos, quam ad singulos successores vestros eabdem vim volumus obtinere.
Datum apud Lacum Pensilem per magistrum Guillelmum De Faramvilla decanum sancti Petri virorum Aureliani. regni Siciliae vicecancellarium. Anno Domini 1274 mense angusti 14 ejusdem. secundae indictionis, regni nostri anno decimo»
traduzione in italiano:
Carlo, per grazia di Dio re di Sicilia, ai segreti di Sicilia, presenti e futuri.
Poiché, in segno dell’universale dominio di Colui che dà ogni cosa a tutti, per divina istituzione si riconoscono essere state stabilite le decime, è certamente orribile e sembra degno di essere punito con severe pene, se per frode o malizia umana, nel renderle, si introducesse un qualsiasi danno di governo o di dilazione.
– Supplicandoci dunque il venerabile padre Guido, vescovo di Agrigento, e il capitolo della chiesa agrigentina, sulla consegna a loro ogni anno delle decime di tutti i proventi delle dogane marittime della diocesi agrigentina, cioè Agrigento, Sciacca e Licata, e delle due parti delle decime dei proventi di Agrigento e della diocesi agrigentina, tanto in denaro quanto in derrate alimentari, spettanti allo stesso vescovo, a motivo della sua chiesa agrigentina, come pure degli altri diritti provenienti dalle regali proprietà e dai demani di Agrigento e della sua diocesi, tanto in denaro quanto in derrate alimentari, spettanti tanto al detto vescovo quanto ai suoi canonici, a motivo delle loro prebende, che dai tempi dei re cattolici di Sicilia fino a questi nostri tempi erano soliti percepire e avere ogni anno, e nella cui consegna si lamentano di essere defraudati dagli ufficiali della nostra curia e affaticati da varie calunnie, ci degnassimo di applicare un opportuno rimedio.
– Noi, volendo togliere del tutto la via a tale frode e temerarietà, con la presente, ordinando, comandiamo alla vostra fedeltà che, su richiesta degli stessi vescovo e capitolo, o dei loro procuratori, indaghiate diligentemente se tutte le cose che chiedono siano state solite percepirle dai tempi dei re cattolici di Sicilia fino a questi nostri tempi: e se, attraverso l’indagine da voi fatta diligentemente, che non vogliamo sia fatta ulteriormente e che vogliamo sia assegnata, sotto i vostri sigilli, a ciascuno dei vostri successori nell’ufficio di segreto, affinché non sia necessario ripeterla, risulterà che l’episcopato e il capitolo erano soliti percepire e avere le suddette, tali decime, denaro e altri diritti suddetti, voi abbiate cura di versarli integralmente ogni anno, senza alcuna difficoltà, con il denaro della curia, del vostro ufficio che è o sarà, per mezzo delle vostre mani, ai predetti vescovo e capitolo, o ai loro procuratori, entro la festa di Pentecoste, se saranno da percepire in denaro, se invece in derrate alimentari, entro un mese dopo che i frutti saranno stati raccolti, non aspettando da noi nessun altro ordine in proposito, ricevendo da loro, o dal loro procuratore, un’idonea quietanza.
– Sappiate che, se non verserete integralmente tali decime e altri diritti suddetti al vescovo e al capitolo, o ai loro procuratori, entro i termini prescritti in questo scritto, noi faremo riscuotere irremissibilmente da voi, tanto per la nostra curia quanto per gli stessi vescovo e capitolo, il doppio di quella quantità, o della cosa, nella cui consegna o pagamento sarete venuti meno, al quale vi condanniamo fin d’ora con la nostra curia, nonché le spese e i danni che lo stesso vescovo e capitolo sosterranno per questo motivo, e ai quali vi obblighiamo allo stesso modo fin d’ora a risarcire e rifondere agli stessi vescovo e capitolo, nonostante qualsiasi ordine contrario, fatto con qualsiasi formula di parole, o che sarà fatto in futuro, per mezzo del quale si possa differire, diminuire o in qualche modo impedire il pagamento o la consegna delle stesse decime, anche se fosse necessario farne piena ed espressa menzione, e parola per parola, nelle presenti lettere, sebbene, con l’aiuto di Dio e con il benigno proseguimento del nostro proposito, non intendiamo affatto dare tali ordini contrari.
– Restituite inoltre allo stesso vescovo e capitolo, o ai loro procuratori, le presenti lettere, dopo averle fatte redigere in forma pubblica per la vostra cautela, le quali vogliamo abbiano la stessa validità tanto per voi quanto per ciascuno dei vostri successori.
Dato presso Lago Pensile per mezzo del maestro Guglielmo De Faramvilla, decano di San Pietro di Morrone, vice cancelliere del regno di Sicilia. Anno del Signore 1274, mese di agosto 14 dello stesso, seconda indizione, anno decimo del nostro regno.
spiegazione del testo:
Questo documento del 1274, emanato da Carlo I d’Angiò, riguarda la riscossione delle decime e di altri diritti spettanti alla Chiesa di Agrigento. Offre uno spaccato interessante sui rapporti tra potere regio e potere ecclesiastico, sull’amministrazione finanziaria del Regno di Sicilia e sulla vita economica della diocesi agrigentina nel XIII secolo.
Analisi storica:
- Decime: Le decime erano un’imposta corrispondente al 10% dei redditi agricoli e di altre attività economiche, destinata al sostentamento della Chiesa. Costituivano una fonte di reddito fondamentale per il clero e per le attività religiose.
- Rapporti tra Re e Chiesa: Il documento evidenzia la volontà di Carlo I di tutelare i diritti della Chiesa, pur rivendicando la propria autorità. Il re si presenta come garante della giustizia e dell’ordine, intervenendo per reprimere abusi e frodi nella riscossione delle decime.
- Amministrazione finanziaria: Il documento fa riferimento al “Secreto di Sicilia”, un importante organo amministrativo del Regno, responsabile della gestione delle finanze. Il “secreto” era una sorta di ministro delle finanze, con ampi poteri di controllo e di intervento.
- Diocesi di Agrigento: Il documento fornisce informazioni sulla diocesi di Agrigento nel XIII secolo, menzionando le città di Agrigento, Sciacca e Licata, e i principali proventi economici (dogane marittime, prodotti agricoli).
- Contesto storico: Il documento si inserisce nel periodo angioino in Sicilia (1266-1282), caratterizzato da importanti cambiamenti politici e amministrativi. Carlo I d’Angiò, dopo aver sconfitto gli Svevi, si impegnò a riorganizzare il Regno, rafforzando il potere centrale e promuovendo lo sviluppo economico.
Riferimenti utili:
- Carlo I d’Angiò: Re di Sicilia dal 1266 al 1282.
- Guido, vescovo di Agrigento: La cronotassi dei Vescovi di Agrigento vede Guido vescovo ad Agrigento dal 2 giugno 1273 – all’agosto 1274 quando è deceduto. ma evidentemente almeno sino al 14 agosto di del 1274 era vivente e in carica.
- Secreto di Sicilia: Organo amministrativo responsabile delle finanze del Regno.
- Decime: Imposta del 10% sui redditi, destinata alla Chiesa.
- Dogane marittime: Tasse sui traffici commerciali marittimi.
- Agrigento, Sciacca, Licata: Città della diocesi di Agrigento.
- XIII secolo: Periodo di importanti trasformazioni politiche, economiche e sociali in Sicilia.
Ulteriori approfondimenti
Questo documento rappresenta una preziosa fonte per la ricostruzione della storia della Sicilia nel XIII secolo. Un’analisi più approfondita, con il supporto di altre fonti storiche, potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla vita economica, sociale e religiosa di quel periodo.


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