Giustizia nel Regno delle Due Sicilie durante la dominazione borbonica: codici civili e penali, organizzazione dei tribunali, severità del sistema penale, influenze napoleoniche, mancanza di indipendenza dei giudici e repressione delle rivolte. Un articolo per comprendere luci e ombre di un sistema giuridico che voleva modernità ma conservò l’autoritarismo.
Nel XIX secolo il Regno delle Due Sicilie sperimentò un modello di giustizia che voleva conciliare centralismo monarchico e codificazione moderna.
La monarchia borbonica, tornata sul trono dopo la parentesi napoleonica, elaborò un sistema giudiziario capace di amministrare un territorio vasto e variegato.
Una serie di leggi e istituzioni, come il Codice Civile del 1819 e la Corte Suprema di Giustizia, cercavano di garantire una certa equità; tuttavia, la forte ingerenza del potere esecutivo e il desiderio di controllo politico limitarono l’indipendenza dei giudici e la tutela delle libertà.
Questo articolo esamina il contesto, le norme, l’organizzazione dei tribunali e i contrasti che caratterizzarono la giustizia borbonica.
Il contesto storico e politico del Regno delle Due Sicilie
Dopo il Congresso di Vienna (1815) i Borboni ripresero il controllo del Regno delle Due Sicilie, recuperando i territori di Napoli e Sicilia unificati dal 1816.
La restaurazione richiedeva la riscrittura delle norme e la ricostruzione di un apparato amministrativo dopo l’esperienza napoletana e francese.
Il sovrano Ferdinando I volle presentarsi come «re giusto» e promulgò un’organica legislazione per dare stabilità alla società.
La situazione, però, restava complessa: l’assolutismo monarchico conviveva con le aspirazioni costituzionali nate negli anni della rivoluzione.
I documenti coevi ricordano che la nuova corte suprema era «istituita per giudicare senza appello le controversie» ma dipendeva dal re, che nominava i magistrati. Questo contesto di centralismo politico e oscillazioni tra apertura e repressione influenzò profondamente la giustizia.
Codici borbonici e influenza del Codice Napoleonico
L’occupazione francese aveva introdotto il Codice Napoleonico, noto per l’universalità delle sue norme. I Borboni lo abrogarono ma ne assorbirono molte innovazioni.
Nel 1819 Ferdinando I promulgò il Codice per il Regno delle Due Sicilie, ispirato al codice francese ma adattato ai principi cattolici e all’assolutismo.
Il Codice Civile disciplinava proprietà, famiglia e contratti, confermando l’abolizione dei privilegi feudali e riconoscendo il diritto di proprietà, pur subordinato all’interesse dello Stato.
Seguirono il Codice di Procedura Civile (1819) e il Codice di Procedura Penale (1819), che reintroducevano un’inchiesta preliminare segreta e limitavano la pubblicità dei processi.
Negli anni 30 fu adottato il Codice Penale che reintrodusse pene corporali, lavori forzati e la pena di morte; esso puniva severamente i reati contro la corona e la religione, riflettendo la volontà di preservare l’ordine dinastico.
Questo corpus normativo cercava di fornire certezza giuridica, ma la sua interpretazione dipendeva spesso dalla volontà sovrana.
Organizzazione della giustizia: tribunali e magistrati
L’architettura giudiziaria borbonica prevedeva una struttura piramidale. Alla base vi erano i giudici di pace e i giudicati locali, che decidevano le controversie minori.
Sopra di loro operavano le Gran Corti Civili e le Gran Corti Criminali, competenti per questioni di maggior rilievo. Al vertice si collocava la Corte Suprema di Giustizia (istituita nel 1816), con sede a Napoli, composta da magistrati nominati dal re e incaricata di giudicare in ultima istanza.
Oltre a questi organi, esisteva il Gran Giudice che esercitava funzioni di ministro della giustizia, controllando l’intero sistema. Il modello, in teoria, separava funzioni giudicanti e amministrative; tuttavia, l’assenza di garanzie di inamovibilità rendeva i magistrati dipendenti dalla volontà reale.
Nei documenti dell’epoca si sottolineava che «il sovrano veglia sulla giustizia» e può correggere le decisioni, concetto che evidenzia la fragilità della separazione dei poteri.
Ruolo della Corte Suprema e delle corti provinciali
La Corte Suprema di Giustizia aveva competenza di cassazione: esaminava le sentenze dei tribunali inferiori e uniformava l’interpretazione delle leggi.
Nel regno napoletano fungeva da supremo garante della legalità, ma il re poteva annullarne le decisioni tramite decreti motivati da ragione di Stato.
Le Gran Corti Civili (Napoli, Palermo, Catanzaro, Bari e Salerno) svolgevano funzioni di seconda istanza e giudicavano le cause di maggiore rilevanza economica.
Le Gran Corti Criminali, invece, trattavano i reati gravi, comprese le fattispecie contro la monarchia. Queste corti erano spesso strumento di controllo politico: ad esempio, dopo i moti del 1820 e del 1848 vennero istituite commissioni speciali che giudicarono i rivoltosi con procedure sommarie.
La presenza di due capitali, Napoli e Palermo, generava inoltre una duplicazione di uffici e disomogeneità tra le province.
Sistema penale: reati, pene e lavori forzati
Il codice penale borbonico si caratterizzava per la sua severità. Erano puniti con durezza i reati contro lo Stato: lesa maestà, cospirazione, stampa clandestina, associazioni segrete.
Le pene includevano la morte, l’ergastolo, le galeazze (remi nelle galere) e i lavori forzati. Le carceri di Santo Stefano, Nisida e Favignana divennero tristemente note per il regime disciplinare.
I lavori forzati venivano applicati non soltanto per reati gravi ma anche per atti considerati sovversivi, come la detenzione di pamphlet liberali.
Gli stranieri e viaggiatori dell’epoca descrivono un sistema penale oppressivo, in cui la tortura non era prevista formalmente, ma la detenzione preventiva prolungata e la segregazione erano strumenti di pressione.
Le norme prevedevano attenuanti per nobili e clerici, riflesso di una società ancora stratificata. La pena di morte, raramente comminata per reati comuni, veniva spesso convertita in ergastolo nei lavori forzati; tuttavia, rimase un deterrente efficace contro l’opposizione politica.
La giustizia civile e i diritti dei sudditi
Nel campo civile il Codice del 1819 aveva istituito regole più chiare per proprietà, eredità e contratti. Abolendo definitivamente i residui di feudalità, garantiva la piena proprietà della terra e il principio della libertà contrattuale.
Riconosceva inoltre la potestà paterna e i diritti del marito sulla moglie, confermando la centralità della famiglia patriarcale. Venivano vietati i matrimoni morganatici per la nobiltà e i rapporti patrimoniali erano fortemente regolati.
Tuttavia, i diritti individuali restavano subordinati alla ragion di Stato: la libertà di stampa era limitata, e la censura colpiva i testi ritenuti pericolosi.
La cittadinanza non godeva di un vero habeas corpus; la detenzione preventiva era lunga e la confisca dei beni poteva essere decisa dall’autorità esecutiva.
Le cause civili erano lente, con procedure burocratiche che favorivano chi possedeva ricchezze e influenze. Il sistema, dunque, cercava un equilibrio tra modernizzazione giuridica e conservazione dell’ordine sociale.
Mancanza di indipendenza dei giudici e interferenze politiche
Un tratto distintivo della giustizia borbonica era la dipendenza del magistrato dalla corona. Il re nominava giudici, procuratori e cancellieri e poteva trasferirli o destituirli in qualunque momento. La carriera giudiziaria era legata alla fedeltà politica; molti magistrati provenivano dalla nobiltà filoborbonica.
Ciò generava una giustizia spesso partigiana: nei processi politici la sentenza era anticipata dalla volontà regia, e anche nelle controversie civili le famiglie influenti potevano ottenere trattamenti di favore.
I documenti dell’epoca ammettono che «il potere esecutivo indirizza la giustizia». Nelle province la figura degli intendenti (rappresentanti del governo) influenzava la scelta dei giudici popolari e dei giurati, svuotando di autonomia le corti locali.
La mancanza di inamovibilità favorì la migrazione di magistrati, che venivano frequentemente trasferiti come premio o punizione. Questo clima di incertezza indeboliva la fiducia dei cittadini nella giustizia.
Giustizia e repressione nelle rivolte del 1820 e del 1848
Il regno fu attraversato da moti liberali (1820, 1821, 1848) che chiedevano costituzioni e riforme. Le rivolte misero alla prova il sistema giudiziario.
Nel 1820 Ferdinando I concesse una Costituzione che creava un Parlamento, ma nel 1821, dopo l’intervento austriaco, la sospese.
I tribunali speciali furono istituiti per processare i carbonari e gli insorti; molti furono condannati ai lavori forzati o alla morte.
Il processo Morelli e Silvati, che portò all’esecuzione di due ufficiali carbonari, dimostra come la giustizia venisse utilizzata per reprimere il dissenso.
Nel 1848 la Sicilia insorse e proclamò un proprio governo; quando nel 1849 i Borboni ripresero l’isola, istituirono commissioni straordinarie che giudicarono migliaia di rivoltosi. La presenza di tribunali militari e la sospensione delle garanzie legali rivelano il volto più duro della giustizia borbonica, che fece del diritto uno strumento di repressione politica.
Confronto tra Sicilia e Napoli: autonomia e conflitti
Il Regno delle Due Sicilie era formalmente unificato, ma la Sicilia conservava peculiarità giuridiche. La Costituzione siciliana del 1812, adottata durante l’occupazione britannica, prevedeva un parlamento bicamerale e maggior autonomia; fu abolita alla restaurazione, ma l’isola continuò a rivendicare istituzioni proprie.
I tribunali siciliani spesso applicavano norme differenti rispetto al continente, specialmente in materia civile e di usi locali. La distanza geografica e la cultura giuridica autonoma favorirono resistenze all’imposizione dei codici napoletani.
Nelle parole di un osservatore contemporaneo, la giustizia era «un mosaico di antiche usanze e nuove leggi». I conflitti tra intendenti e nobiltà locale, le controversie su diritti feudali e l’inefficacia di alcune riforme testimoniarono la difficoltà di costruire un sistema unitario. Solo dopo l’Unità d’Italia (1861) si procedette a una vera unificazione legislativa.
Eredità del sistema borbonico dopo l’Unità d’Italia
Con l’annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno d’Italia (1860‑61), il sistema giudiziario borbonico venne integrato in quello nazionale. Molte norme, tuttavia, lasciarono un’eredità ambivalente.
L’uso di un codice unico e la centralizzazione amministrativa offrirono un modello che la nuova Italia riprese in parte, ma la diffidenza verso il potere giudiziario e la consuetudine di interferenza politica persisterono.
La diffamazione del regime borbonico da parte della propaganda risorgimentale accentuò i suoi lati oscuri, presentandolo come «un carcere d’Europa».
Studiosi moderni evidenziano che alcune riforme borboniche, come la soppressione dei privilegi feudali e l’istituzione di corti regolari, furono progressive per l’epoca, ma furono annullate da un’applicazione arbitraria e dalla mancanza di libertà politiche. La memoria della giustizia borbonica rimase dunque dominata da contraddizioni tra modernità e autoritarismo.
Elio Di Bella


Regno delle Due Sicilie: storia, società ed economia di un regno mediterraneo