Il territorio comunale di Agrigento è gravato da numerosi vincoli apposti da soggetti istituzionali diversi in epoche successive; il significato e gli effetti di ogni vincolo possono essere compresi solo se messi in relazione, oltre che alle specifiche motivazioni, alle circostanze che li hanno generati.
Il complesso sistema di tutela che ne è scaturito (dovuto sia a leggi speciali legate alla “frana” sia a leggi ordinarie dello Stato sia a leggi regionali, in relazione alle diverse fasi della storia urbanistica agrigentina e ai diversi soggetti istituzionali di competenza) si basa su sei gruppi di vincoli e norme:
vincoli imposti prima dell’evento franoso del 19 luglio 1966;
atti legislativi nazionali emessi a seguito dell’evento franoso;
atti legislativi regionali emessi a seguito dell’evento franoso, sostanzialmente
scaturiti da quelli nazionali;
atti legislativi nazionali legati all’evento franoso successivi ai precedenti;
vincoli paesaggistici di cui alla legge n° 1497/39 e n° 431/85;
vincoli archeologici ex lege n° 1089/39;
a) Vincoli imposti prima dell’evento franoso del 19 luglio 1966
Prima degli eventi del 1966, la tutela ambientale era affidata solo alle norme del Regio Decreto 31 dicembre 1923 n° 3267, “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” recepito ed applicato ad Agrigento con la delibera 30 dicembre1958 dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, “Approvazione del vincolo idrogeologico” ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, che estendeva il vincolo idrogeologico su 6 zone, distribuite in vari punti del territorio comunale, per complessivi 7.830 ha. Gli scopi e la natura di questo vincolo, come emerge dal Verbale di Seduta della C.C.I.A.A. di Agrigento del 30 dicembre 1958, erano di prevenire i danni previsti dalla legge forestale, che riguarda i singoli bacini fluviali, subordinando ad autorizzazione del Comitato forestale la trasformazione dei boschi e limitando l’esercizio del pascolo.
b) Atti legislativi nazionali emessi a seguito dell’evento franoso
A seguito della frana del 19 luglio 1966 il Parlamento delle Repubblica emana il Decreto Legge 30 luglio 1966 n° 590, “Dichiarazione di zona archeologica di interesse nazionale della Valle dei Templi di Agrigento”, convertito in Legge 28 settembre 1966
n° 749.
Tale atto produce effetti determinanti sul futuro urbanistico di Agrigento; esso costituisce la base da cui è scaturito il sistema di tutela ancora oggi vigente. L’art. 2 della legge istituisce la “Commissione di indagine tecnica della frana di Agrigento” (c.d. Commissione Grappelli) e l’art. 2 bis dichiara la Valle dei Templi zona archeologica di interesse nazionale, demandando al Ministero delle P.I., di concerto con il Ministero dei LL.PP., di determinare con proprio decreto il perimetro, le prescrizioni e i vincoli di inedificabilità.
In esecuzione alla Legge n° 749/66 viene emanato il Decreto Ministeriale 16 maggio 1968, “Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d’uso e dei vincoli di inedificabilità” (c.d. Gui-Mancini) che all’art. 1 contiene la declaratoria di vincolo e la delimitazione della Valle dei Templi, all’art. 259contiene la divisione del perimetro di vincolo in cinque zone (A, B, C, D, E) e all’art 3 contiene le prescrizioni per ogni singola zona.
c) Atti legislativi regionali emessi a seguito dell’evento franoso
Con Decreto Assessoriale 23 dicembre 1968 n° 567, “Approvazione dei vincoli idrogeologici ed urbanistici proposti dalla commissione d’indagine tecnica sulla frana di Agrigento”, vengono approvati i vincoli della c.d. Commissione Grappelli.
d) Successivi atti legislativi nazionali legati all’evento franoso
Il 3 giugno 1970, il Consiglio Superiore dei LL.PP. propone di modificare il Decreto Ministeriale 16 maggio 1968 convertito in Legge n° 749/66.
A seguito di ciò con Decreto Ministeriale 7 ottobre 1971, “Modifiche del decreto ministeriale 16 maggio 1968, concernente la determinazione del perimetro della Valle dei templi di Agrigento, prescrizioni d’uso e vincoli di inedificabilità (c.d. MisasiLauricella) viene ampliato il perimetro della Valle, inserendo nella zona A l’area compresa tra Piazza Esculapio e il Santuario di Demetra in località S. Biagio, in quanto a stretto contatto con la zona archeologica comprendente il citato santuario di Demetra, il santuario rupestre e le fortificazioni greche presso il cimitero e ricadente sulla direttrice di importanti punti di vista dalla Rupe Atenea e dal Tempio di Giunone.
L’art. 1 di tale decreto descrive l’ampliamento della zona A, mentre l’art. 2 contiene importanti modificazioni normative (che però saranno ulteriormente modificate nel successivo decreto Nicolosi del 1991).
In particolare l’art. 2 precisa i divieti e le opere realizzabili previo nulla osta della Soprintendenza; ne fanno parte i collegamenti viari fra l’attuale abitato di Agrigento e le zone E (Villaseta) in quanto rispondenti “ad accertate esigenze di ordine urbanistico”; analogamente per il raccordo a raso e i collegamenti fra la strada di scorrimento veloce Porto Empedocle-Caltanissetta e la S.S. n° 115, il raccordo tra la strada di scorrimento veloce Porto Empedocle Caltanissetta e la strada panoramica Bonamorone-Vallone S. Biagio.
Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 giugno 1991 n° 91, “Delimitazione dei confini del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento” (c.d. Nicolosi), il confine del Parco archeologico di Agrigento viene fatto coincidere (art. 1) con il confine della zona A del Decreto Ministeriale 16 maggio 1968 modificato con Decreto Ministeriale 7 ottobre 1971, mentre la zona B del Decreto Ministeriale citato viene ampliato (art. 3) fino ad includere Cozzo S. Biagio, Contrada Chimento e una zona a nord della contrada Mosè; inoltre le zone B, C, D, E vengono dichiarate “territorio di completamento e di rispetto necessario all’esistenza e al godimento del Parco e dei suoi valori”. Tuttavia, mentre vengono confermate (art. 2) tutte le prescrizioni, stabilite per la zona A nell’art. 3 del Decreto Ministeriale 16 maggio 1968 (modificate dal Decreto Ministeriale 7 ottobre 1971), l’indice massimo di fabbricabilità fondiaria della zona B viene elevato da 0,02 mc/mq dei precedenti dispositivi a 0,03 mc/mq con 1 piano fuori terra e h. max di 4,50 m; per le zone C, D ed E vengono confermate le prescrizioni dei dispositivi precedenti.
Viene inoltre confermato il vincolo assoluto previsto nell’ambito del Parco Pirandelliano e nelle aree protette da vincoli idrogeologici, fluviali, e forestali.
Nel complesso, le prescrizioni del Decreto Nicolosi, costituiscono l’impianto normativo del sistema di tutela, scaturito dagli atti legislativi legati all’evento franoso e ancora oggi vigente.
60e) Vincoli paesaggistici di cui alla legge n° 1497/39 e n° 431/85 Al gruppo di vincoli legati all’evento franoso si aggiungono quelli derivanti dall’applicazione di normative statali, e precisamente:
Decreto Presidenziale 6 agosto 1966 n° 807, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle dei Templi e dei punti di vista del belvedere del comune di Agrigento (ai sensi della L. 1497/39);
Decreto Presidenziale 12 Aprile 1967, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del lungomare di San Leone, comune di Agrigento” (ai sensi della L. 1497/39);
Decreto Assessoriale 29 Luglio 1993, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Contrada Caos” (ai sensi della L. 1497/39);
Decreto Presidenziale 16 dicembre 1970 n° 1503, “Trasferimento alla Regione autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel territorio dell’isola” (ai sensi della L. 431/85).
f) Vincoli archeologici ex lege n° 1089/39
Il complesso normativo Gui-Mancini-Nicolosi costituisce un sistema di tutela incentrato sulla salvaguardia idrogeologica e urbanistica di un’ampia porzione di territorio del complesso archeologico-monumentale della Valle dei Templi, ma non ha la natura giuridica di vincolo archeologico pur essendo a tale scopo finalizzato.
Ha viceversa natura giuridica, specificatamente archeologica, una serie di vincoli apposti, tra il 1967 e il 1983 ai sensi della Legge n° 1089/39, in talune altre località di estensione ridotta, ove gli immobili compresi nell’area vincolata sono sottoposti a prescrizioni di vario tipo.
Questi sono:
Decreto Assessoriale 29 Luglio 1985 n° 1867, “Vincolo archeologico Villa Romana Saraceno”;
Decreto Assessoriale 12 gennaio 1985 n°98, “Vincolo in località Busonè”;
Decreto Assessoriale 30 gennaio 1985 n° 392, “Vincolo archeologico Montagna Petrusa”;
Decreto Assessoriale 12 nov. 1990 n° 2827, “Vincolo etnoantropologico miniera di zolfo Ciavolotta”;
Decreto Assessoriale 31 marzo 1993 n° 5745,”Dichiarazione di importante interesse archeologico Cozzo di Pietra Rossa”;
Decreto Assessoriale 29 ottobre 1993 n ° 7223, “Dichiarazione di importante interesse archeologico Torre Vecchia” ;
Decreto Assessoriale, “Proposta di vincolo zona a nord est del Villaggio Mosè”.
g) Normative Varie
Vincoli all’uso del suolo derivano da ulteriori disposizioni di legge che si richiamano di
seguito:
Disposizioni sull’edificabilità della fascia costiera scaturiscono dalla Legge Regionale 12 giugno 1976 n° 78, “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in
Sicilia”, che all’art. 15 prescrive:
l’inedificabilità totale, salvo opere ed impianti per la diretta fruizione del mare, entro ml. 150 dalla battigia;
una densità edilizia territoriale di 0,75 mc/mq entro 500 ml. dalla battigia;
un indice di 1,50 mc/mq nella fascia compresa tra i 500 e i 1.000 ml. dalla battigia;
l’arretramento delle edificazioni di ml. 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.
Leggi e decreti di forestazione per pubblica utilità relative a varie località a corona del capoluogo comunale, per le quali si rinvia alla relazione sugli aspetti agricoli e forestali;
Con la Legge Regionale 1 settembre 1993 (Finanziaria regionale), all’art. 107 “Istituzione di un sistema di parchi archeologici della Regione Siciliana per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale delle aree archeologiche di interesse primario”, viene istituito, in attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale 1 agosto 1977 n° 80, un sistema di parchi archeologici (1° comma), la cui perimetrazione è proposta (5 ° comma) dalle soprintendenze sentito il parere del Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali ed è sottoposta all’approvazione dell’assessorato competente che dovrà sentire il parere del consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali. Le soprintendenze debbono inoltre (6° comma) indicare e perimetrale una “zona di controllo” dell’area del parco dove siano prescritte tutte le regole necessarie per salvaguardare l’integrità del parco e le condizioni di ambiente e decoro. L’esercizio di tali poteri (7° comma) costituisce integrazione e/o variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato; l’area così definita ai sensi dei commi precedenti (8° comma) è acquisita al demanio regionale ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n° 80/77.
Il decreto che definisce le competenze del parco Archeologico e che quindi può dare avvio alla realizzazione concreta dello stesso, è stato approvato con L.R. n°20/2000.
Nel mese di agosto del 2001, a seguito della costituzione del Consiglio del Parco, è stata avviata la procedura per l’elaborazione del progetto del Parco (FONTE RELAZIONE GENERALE SUL PRG)