La responsabilità professionale dell’odontoiatra rappresenta uno dei capitoli più articolati del diritto sanitario contemporaneo.
La specificità della disciplina, il rilievo della componente estetica e la natura spesso elettiva delle prestazioni hanno condotto la giurisprudenza a elaborare orientamenti peculiari, non sempre coincidenti con quelli applicati ad altre branche della medicina.
Scopo di questo contributo è offrire al lettore che sospetti di aver subito un pregiudizio una ricognizione ordinata dei principi essenziali, dei rimedi esperibili e delle cautele operative da osservare nella fase, sovente decisiva, che precede l’iniziativa giudiziaria.
Inquadramento del rapporto professionale
Il rapporto tra paziente e odontoiatra si configura come contratto d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
Da tale qualificazione discende un fascio di obblighi, non sempre percepito dal paziente nella sua interezza: l’esecuzione della prestazione secondo le leges artis, l’informazione preventiva, la custodia della documentazione clinica e, profilo spesso negletto, la sorveglianza nella fase post operatoria.
La Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto un regime differenziato in materia di responsabilità.
Il professionista che operi in regime libero professionale risponde a titolo contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 c.c., mentre quello che presti la propria attività all’interno di una struttura sanitaria risponde a titolo extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., ferma restando la responsabilità contrattuale della struttura medesima.
La distinzione, lungi dall’esaurirsi in un esercizio classificatorio, dispiega effetti pratici di non poco momento: ribalta l’onere probatorio, dimezza il termine prescrizionale e impone una valutazione strategica sull’individuazione del soggetto da convenire in giudizio.
Obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato
L’inquadramento tradizionale della prestazione medica come obbligazione di mezzi, pur tuttora dominante, mostra una significativa erosione nel settore odontoiatrico.
La giurisprudenza di legittimità, con un’elaborazione mai del tutto sopita, ha più volte riconosciuto che le prestazioni protesiche, implantologiche e a rilevante valenza estetica presentano una marcata componente di risultato, ferma restando l’unitarietà del regime probatorio affermato dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia sull’onere della prova in materia di responsabilità sanitaria.
Tale orientamento trova fondamento nella circostanza che il paziente, accedendo a trattamenti spesso elettivi e di non trascurabile onerosità economica, si attende un esito funzionale ed estetico determinato e ragionevolmente prevedibile.
Ne deriva un’aspettativa giuridicamente tutelabile che eleva il livello di diligenza richiesto al professionista e attenua, sul piano pratico, la posizione del danneggiato, pur senza alterare formalmente il riparto degli oneri probatori.
Gli elementi costitutivi della responsabilità
Sul piano strutturale, l’obbligo risarcitorio postula la convergenza di tre elementi, secondo uno schema ormai consolidato ma di non sempre agevole applicazione: la condotta colposa o inadempiente, riconducibile a imperizia, negligenza, imprudenza o violazione di specifiche norme tecniche e deontologiche; il danno ingiusto, di natura biologica, patrimoniale o non patrimoniale, accertato e quantificato in sede medico legale; il nesso di causalità, materiale e giuridica, apprezzato secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, affermato da Cass. SS.UU. n. 581/2008 e da allora costantemente ribadito.
La casistica giudiziaria, nella nostra esperienza professionale, vede ricorrere con frequenza alcune tipologie.
Si pensi alle lesioni del nervo alveolare inferiore conseguenti a interventi implantari, fattispecie particolarmente insidiosa per l’irreversibilità del danno; alle fratture strumentali endocanalari in corso di trattamento endodontico; alle comunicazioni oro antrali misconosciute; alle malocclusioni iatrogene da ortodonzia scorretta; alle protesi incongrue, spesso responsabili di parodontopatie croniche di non facile rimedio.
Il consenso informato quale presupposto di legittimità
Il consenso informato merita una trattazione a sé, dopo l’approdo della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, provvedimento che ha posto fine, almeno sul piano normativo, a una stagione di incertezze affidata quasi per intero all’elaborazione pretoria.
La sua funzione non è quella di un adempimento formale, bensì quella di fondamento giuridico della legittimità stessa dell’atto medico, in attuazione del diritto all’autodeterminazione che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 438 del 2008, ha ricondotto al combinato disposto degli articoli 2, 13 e 32 della Carta fondamentale.
L’informazione deve essere specifica, comprensibile, riferita alla singola prestazione e deve illustrare alternative terapeutiche, rischi prevedibili, prognosi e costi.
La sua carenza o genericità può fondare un’autonoma pretesa risarcitoria anche laddove la prestazione tecnica sia stata correttamente eseguita, poiché lede il diritto del paziente a determinarsi consapevolmente in ordine al proprio corpo.
Su questo punto la Cassazione si è espressa con particolare rigore, configurando il difetto di informazione come violazione di un bene giuridico distinto dalla salute e meritevole di tutela autonoma.
La condotta da adottare in caso di sospetto danno
Chi sospetti di aver subito un danno è bene proceda con metodo.
L’esperienza insegna che la reazione emotiva immediata, sia essa il confronto acceso con il professionista, la pubblicazione di recensioni online o la diffusione del caso tra conoscenti, non solo non giova alla posizione del danneggiato, ma può pregiudicarne irrimediabilmente l’accertamento.
Particolarmente delicata risulta la fase iniziale, durante la quale vengono raccolti gli elementi probatori destinati a sorreggere l’intera vicenda giudiziale o stragiudiziale.
Il primo passo consiste nell’acquisire integralmente la documentazione sanitaria presso lo studio professionale: cartella clinica, radiografie, ortopantomografie, TAC cone beam, preventivi, modulistica del consenso e fatturazione.
L’accesso costituisce un diritto del paziente, esercitabile anche con richiesta scritta, e la mancata o tardiva ostensione costituisce essa stessa indizio valutabile nel giudizio.
È poi opportuno sottoporre il caso a un odontoiatra terzo, possibilmente specializzato nella branca interessata, per una prima valutazione tecnica; acquisire un parere medico legale preliminare in ordine alla sussistenza del nesso causale e alla quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo; affidare infine la cura della vicenda a un legale che si occupi stabilmente di responsabilità sanitaria, settore in cui la giurisprudenza muta con cadenza pressoché annuale.
Il conferimento di tale incarico non è ridondanza, ma condizione di efficacia dell’azione.
Per un esame analitico delle fasi operative successive, dalla diffida stragiudiziale alla negoziazione assistita e all’eventuale instaurazione del giudizio, segnaliamo la consultazione di questa guida dedicata alla procedura per danni odontoiatrici, nella quale sono illustrate tempistiche, strumenti probatori e profili strategici.
Termini di prescrizione
I termini prescrizionali si differenziano in funzione della natura della responsabilità invocata.
L’azione fondata su responsabilità contrattuale si prescrive nell’ordinario termine decennale ex articolo 2946 c.c., mentre quella di natura extracontrattuale soggiace al termine quinquennale di cui all’articolo 2947 c.c.
Il dies a quo coincide con il momento in cui il danno si è manifestato in modo apprezzabile e riconoscibile dal danneggiato secondo l’ordinaria diligenza, principio consolidato dalla giurisprudenza in tema di danni lungolatenti.
Va detto, con franchezza, che l’inerzia è tra le cause più frequenti di insuccesso delle azioni risarcitorie, come dimostra la lettura, anche solo cursoria, delle sentenze di rigetto pronunciate sul punto.
Il decorso del tempo determina la dispersione delle prove documentali, l’affievolirsi delle testimonianze e, non di rado, la cessazione dell’attività del professionista o l’estinzione della relativa copertura assicurativa, con conseguente compromissione, talora irreversibile, delle ragioni del danneggiato.
La quantificazione del risarcimento
La componente principale del risarcimento è rappresentata dal danno biologico, liquidato secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ovvero, ove applicabili nelle ipotesi previste, le tabelle uniche nazionali introdotte in attuazione della Legge Gelli-Bianco.
A tale voce si aggiungono il danno morale, le spese mediche pregresse e quelle future necessarie per le terapie correttive, particolarmente onerose in ambito odontoiatrico, l’eventuale danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica e, ove ricorrano i presupposti, il danno alla vita di relazione.
Torna alla mente, su questo punto, la riflessione di Stefano Rodotà sul corpo inteso non come oggetto di proprietà, bensì come luogo di costruzione e manifestazione dell’identità personale, riflessione che, pur maturata in altro e più ampio contesto teorico, illumina anche la valutazione del danno odontoiatrico.
L’integrità del distretto oro facciale, in ragione della sua valenza relazionale, comunicativa e funzionale, costituisce bene giuridico meritevole di tutela rafforzata, e ciò trova puntuale riscontro nei criteri liquidatori adottati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Considerazione conclusiva
La materia della responsabilità odontoiatrica esige un approccio rigoroso e documentale.
L’esperienza maturata nel contenzioso conferma un dato che può apparire scontato e invece non lo è: l’esito della controversia si decide, nella gran parte dei casi, prima dell’udienza, nella qualità dell’istruttoria preliminare e nella tempestività dell’iniziativa.
Affrontare la questione con il supporto di competenze medico legali e giuridiche specifiche costituisce, sotto ogni profilo, la scelta più razionale per chi intenda far valere le proprie ragioni in sede risarcitoria.


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