Da Siracusa siamo passati a Girgenti, l’Agrigentum dei Romani e l’Agrigento odierna, fondata da coloni venuti da Gela nel 582, d’origine Dorica. Combattè dapprima contro Cartagine, ma poi s’alleò con essa, muovendo guerra contro i Romani nella prima guerra punica.
Caduto l’impero Romano fu occupata nell’8° secolo dai Saraceni che furono cacciati nel 1089 da Ruggiero, Duca di Puglia. Ad Agrigento visitammo i famosi Tempi di Proserpina di Giunone, di Lucina, di Giove Olimpico, di Ercole, della Concordia, la Cattedrale, ch’è nella parte più elevata della Città ed ha degli affreschi e delle pitture di valore, il Museo che contiene un Apollo di gran pregio, la Biblioteca, la Rupe Atenea, la Passeggiata ed altre opere.
Agrigento ha stupendi Palazzi, un bel Teatro, animati Circoli, strade spaziose, sebbene ripide. Abbonda in vino, grani, zolfi, mandorle, cacio, liquirizia, pastifici, frutta e verdure.
V’è un bel Castello costruito da Federico II. Dalla Stazione ferroviaria si accede alla Città mediante eleganti e rapidi automobili. È in corso di costruzione la nuova Stazione, vicina alla città.
A circa venti minuti di treno v’è Porto Empedocle, detto il molo di Girgenti, cittadina graziosa, ricca ed ospitale che abbonda in tutto, specie in pesce, che fornisce anche a Girgenti ed ha un’importante commercio.
Al secondo giorno dopo avere tenuta una conferenza sul tema : « Il cuore è il libro da cui meglio s’ impara nell’ora del dolore», fui visitato da una Signorina, insegnante, dalle rotondità deliziose, che in compagnia del padre, un po’ idiota, volle un consulto sulle condizioni per contrarre matrimonio, secondo il nostro codice.
«Anzitutto, risposi, lei deve avere quindici anni compiuti, ed il fidanzato 18, altrimenti occorre la dispensa del Re, nel qual caso sarebbe possibile, rispettivamente a 12 ed a 14 anni. Fra loro due non vi deve essere vincolo di parentela, in linea retta, usque ad infinitum. In linea collaterale il matrimonio è vietato fra sorelle e fratelli legittimi e naturali, fra cognato e cognata, fra zio e nipote. Nondimeno il Re può dispensare per gravi motivi fra cognati e fra zii e nipoti.
È vietato fra l’adottante, e l’adottato ed i suoi discendenti, agli interdetti ed infermi di mente, a chi si è reso colpevole di omicidio volontario contro l’altro dei coniugi. Il figlio che non ha compiuto gli anni 25 e la donna i 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre, ed in caso di morte di costui, della madre. Contro il rifiuto di consenso si può reclamare alla Corte di Appello.
La promessa scambievole di future nozze non produce obbligazione di contrarle. Però la parte inadempiente deve risarcire l’altra delle spese fatte per causa del promesso matrimonio, quando ricusi di eseguir la promessa senza giusto motivo ed essa risulti da atto pubblico, da scrittura privata, o dalle pubblicazioni ordinate dall’ufficiale dello Stato Civile.
Ai fini della procedura il promettente dev’essere maggiore d’età, e se minore, dev’essere autorizzato, l’azione dev’essere promossa entro l’anno, in cui la promessa doveva essere eseguita.
La celebrazione delle nozze dev’essere preceduta da due pubblicazioni, che debbono essere fatte nel Comune in cui ciascuno dei promessi sposi ha la sua residenza e se questa duri da meno di un anno, debbono pur farsi nel Comune della propria residenza.
Le pubblicazioni si fanno nell’albo pretorio del Municipio, in due domeniche successive e debbono restare affisse, nell’intervallo fra l’una e l’altra, per tre giorni successivi. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da tutt’e due i fidanzati personalmente, o dal padre o dal tutore o dal procuratore. II matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno dell’ultima pubblicazione, nè dopo trascorsi 180 giorni. Il Re, per mezzo del Procuratore del Re, può dispensare per gravi motivi da una delle pubblicazioni ed in casi eccezionali anche da tutte e due, mediante presentazione di un atto di notorietà giurato da cinque testimoni coscienti, dinanzi il Pretore.
Occorre presentare all’ ufficio dello Stato Civile: atti di nascita, atti di morte o di scioglimento dei precedenti vincoli, atti attestanti il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia, se richiesto, il certificato dell’assunte pubblicazioni o il decreto di dispensa. Il matrimonio è celebrato nella Casa Comunale, pubblicamente dinanzi l’Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni, ancorché parenti. Il matrimonio può essere impugnato per vizio di consenso, per errore di persona, per impotenza manifesta, perpetua ed anteriore alle nozze, per difetto del consenso degli ascendenti, elementi assolutamente essenziali.
il matrimonio, ch’è l’unione dell’anima e dei corpi, impone ai coniugi l’obbligo della reciproca fedeltà, coabitazione ed assistenza. Il marito è il capo della famiglia, deve provvedere ai bisogni della vita e somministrare alla moglie gli alimenti e tutto ciò ch’è necessario, la moglie è obbligata di accompagnarlo dovunque egli crede di fissare la residenza e di contribuire al mantenimento del marito, ove costui non abbia i mezzi sufficienti. I genitori debbono mantenere, educare ed istruire i figli.
Riggio Salvatore, I viaggi attraverso le principali città d’Europa, vol. I, L’Italia, pubblicato a Palermo nel 1928