
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI
Visti gli articoli 32 e 33 della legge di P. S. 20 Marzo 1865;
Visti gli articoli 35 e seguenti del Regolamento 18 Maggio 1865 per la esecuzione della legge suddetta
Decreta
Art. 1. La sorveglianza del palco scenico spetta alla Direzione Teatrale; compete all’autorità di P.S. la sorveglianza della Sala destinata agli spettacoli e sue adiacenze.
Art. 2. É vietato ai distributori dei biglietti di esigere un prezzo superiore a quello stabilito, come il farne smercio direttamente o indirettamente fuori del locale a ciò destinato.
Art. 3. Senza il permesso dell’autorità di P. S. la quale provvederà di concerto colla Direzione Teatrale, è vietata in Teatro la vendita o la distribuzione di Giornali, Libri od altre stampe e la vendita di bevande od altro. .
- É vietato l’ ingresso alle persone in istato di evidente ebrietà ed a quelle vestite in modo indecente ed offensivo al rispettò dovutoali pubblico
Art.5 Quando la Sala, fosse piena di spettatori dovrà il Pubblico esserne avvertito con avviso esposto al luogo della vendita dei biglietti.
Se ciò non ostante i nuovi accorrenti acquistano o consegnano il biglietto, non potranno domandare rimborso del prezzo pagato.
Art. 6. Non si possono introdurre in Teatro, nè sul palco scenico e relative attinenze cani od altri animali, né portarvi cose che per la loro natura o volume possano cagionare incomodo e molestia alle persone o disturbare l’andamento dello spettacolo.
Art. 7. È vietato entrare in Teatro con bastoni, accendere sigari durante o dopo lo spettacolo nei locali interni del teatro inclusi i corridoi e il vestibolo.
Art. 8. É vietato fermarsi all’ingresso della Platea, nel corridoio di accesso alla medesima o negli altri corridoi del Teatro in modo da impedire la libera circolazione.
Art. 9. E vietalo d’interrompere qualunque parte della rappresentazione, e turbare in qualsiasi modo l’ordine dello spettacolo e la quiete degli altri spettatori sia dai palchi sia dalla platea.
Art. 10. L’ accesso al palco scenico è permesso soltanto agli impiegati ed operai addetti allo spettacolo come è prescritto dal Regolamento di servizio interno del Teatro stabilito dalla Direzione Teatrale.
Art.11. I contravventori alle su espresse disposizioni potranno a giudizio dell’Ufficiale di P. S. d’ispezione, essere allontanati dal Teatro senza pregiudizio della denunzia all’Autorità Giudiziaria pel procedimento voluto dalla legge .
Art. 12. Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite con pene di polizia ai termini dell’articolo 113 della legge 20 Marzo 1865.
Art. 13. Una copia del presente regolamento dovrà essere tenuta affissa nel vestibolo del Teatro e sul palco scenico.
Art. 14. Gli Ufficiali di P. S. sono incaricati della esecuzione del presente Regolamento, e ad essi spetterà disporre la Pubblica forza nelle diverse località del Teatro a seconda dei casi e delle esigenze del servizio.
Gir genti Aprile 1880.
PEL PREFETTO VITALE.
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